Dal 29 Luglio 2009 viene introdotto l’obbligo per tutte le societA� di capitali di pubblicare sui propri siti web, oltre alla partita iva: la sede societaria, il numero di iscrizione al registro delle imprese (REA) con relativa sede di appartenenza, il capitale sociale versato e la circostanza che vi sia un socio unico.
Vi A? l’obbligo inoltre di indicare qualora ve ne sussista l’ipotesi, la dicitura “IN LIQUIDAZIONE” (per analogia vale anche per i casi di concordato e fallimento).
In dettaglio:
Legge 7 Luglio 2009 nr. 88
Nuovi obblighi per le societA� – Modificato l’articolo 2250 Codice civile
L’articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 introduce importanti innovazioni sulla pubblicitA� di specifiche informazioni negli atti, e nella corrispondenza (ad es. fatture, contratti, lettere, ordinativi ecc.) delle societA� (sia di persone che di capitali). In particolare, vengono ripristinate – dopo il taglio al previgente art. 2627 c.c. effettuato dal provvedimento sul falso in bilancio del 2002 (D.lgs. n. 61) – le sanzioni amministrative per l’omessa pubblicazione delle informazioni previste dall’articolo 2250 codice civile, relative a:
Informazioni oggetto di pubblicitA� negli atti e nella corrispondenza delle societA� (sia di persone che di capitali):
1) la sede della societA�, il numero di iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese ove A? iscritta (per tutte le tipologie di societA�);
2) il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (per le societA� di capitali);
3) lo stato di liquidazione della societA� a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di societA�);
4) lo stato di societA� con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. “unipersonali”).
Le sanzioni
Dal 29 luglio prossimo, rischiano sanzioni piuttosto corpose le societA� (sia di persone che di capitali) che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso – solo per le societA� di capitali – il sito web. La nuova legge prevede l’applicazione delle sanzioni giA� previste dall’articolo 2630 codice civile per l’omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell’organo di amministrazione.
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